ASSOCIAZIONE MUSICALE GIOVANILE " G.B.U. "
Allegato A STATUTO SOCIALE
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO ART. 1
E'
costituita l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE MUSICALE GIOVANILE "
G.B.U." con sede in URBANIA (Pesaro e Urbino) località Barco s.n,
ART. 2
L'associazione
è apolitica e senza fini di lucro. Essa ha per oggetto la
pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività musicali
attraverso la gestione, l'organizzazione di corsi di formazione,
dì orientamento sia a carattere professionale che puramente
divulgativa, la realizzazione di riviste e pubblicazioni specializzate,
manifestazioni, festivals, concerti, concorsi oltre alla collaborazione
ed all'intervento per iniziative e per la realizzazione di progetti e
programmi coinvolgenti e riguardanti il collegamento e contatto tra
gruppi ed altre associazioni musicali esistenti.
L'associazione
potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle
sopra elencale comunque connesse sul piano organizzativo, di studio e
di ricerca e dello spellacelo musicale, utilizzando la prestazione dei
soci o di qualsiasi altro gruppo musicale, associazione o persona
fisica a ciò idonea.
L'associazione
accetta ed applica Statuto, Regolamento e quanto altro deliberato dai
competenti organi delle Federazioni o Enti alle quali delibererà
di aderire.
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI
ART. 3
II
patrimonio sociale è costituito da mobili ed immobili che
l'associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire.
Le entrate sono costituite da: a) tasse di ammissione dei soci b) contributi dei soci c) eventuali contributi di Enti pubblici e di qualsiasi altro genere d) eventuali introiti da manifestazioni e di eventuali sottoscrizioni. ART. 4
L'anno sociale e l'esercizio finanziario eludono il 31 dicembre di ogni anno. E'
fallo divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalle legge.
SOCI ART. 5
I
soci dell'associazione possono essere persone fisiche, persone
giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici. Non vi è
alcuna limitazione nei diritti di ogni categoria di socio. I soci
versano una quota non inferiore all'ammontare stabilito dal Consiglio
Direttivo. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre
l'importo delle rispettive quote.
ART. 6
Tutti
coloro che intendono fare parte dell'associazione dovranno redigere una
domanda su apposito modulo. Tutti i soci con la presentazione della
domanda di ammissione eleggono domicilio presso la sede
dell'associazione. La domanda del richiedente dovrà essere
accompagnata dalla presentazione di almeno due soci.
L'ammissione
a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte
del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e
contro la cui decisione non è ammesso appello. In caso di
domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse
dovranno essere controfirmate dall'esecente la potestà parentale.
ART. 7
La
qualifica di socio da diritto a partecipare, frequentare tutte le
attività poste in essere dall'associazione, secondo le
modalità previste dal apposito regolamento. Il richiedente con
la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente statuto,
le disposizioni del Consiglio Direttivo e le regole dettate da
eventuali organismi nazionali ai quali l'associazione aderisce.
ART. 8
I
soci cessano automaticamente di appartenere all'associazione in caso di
mancato rinnovo dell'adesione o per morosità protrattasi per
oltre 15 gg. dalla scadenza del pagamento richiesto. La cessazione
potrà avvenire anche per radiazione deliberata dal Consiglio
direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute
disonorevoli o la cui condotta costituisca ostacolo al buon andamento
del sodalizio.
ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA ART. 9
Gli organi sociali sono: a) Assemblea generale dei soci b) Consiglio Direttivo c) Presidente ART. 10
L'assemblea
generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell'associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e
straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e
straordinarie i soli soci che siano in regola con il versamento della
quota . Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in
assemblea. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per
deliberare:
- sul bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione- sulla elezione del Presidente - sulle modifiche allo statuto sociale - sulla nomina e sulle proposte di scioglimento del Consiglio direttivo L'assemblea
generale dei soci viene convocata, sempre nel rispetto delle
formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo
ritenga opportuno o ne faccia richiesta la metà più uno
dei soci. La convocazione dell'assemblea deve avvenire esclusivamente
con apposito avviso affisso all'albo dell'associazione almeno 15 gg.
prima della data di convocazione.
Tanto l'assemblea
ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione
con la presenza della maggioranza dei soci.Trascorsa
un'ora dalla prima convocazione l'assemblea è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
ART. 11
Il
consiglio direttivo è eletto dall'assemblea generale dei soci
fra tutti quei soci iscritti da almeno due anni all'associazione. Si
compone dal Presidente che è anche Presidente dell'associazione
oltre ad un minimo di due ad un massimo di otto mèmbri. Il
consiglio può nominare nel proprio seno un segretario ed un
cassiere. Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni. Nell'ipotesi
di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima
riunione utile provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida
alla prima assemblea. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri
senza formalità.
Il
Consiglio Direttivo delibera collegialmente a maggioranza dei presenti.
Il C.D. ha la facoltà di delegare alcune specifiche funzioni
anche ad un singolo membro. E' fatta salva la possibilità in
casi di urgenza, di impossibilità di riunire il C.D. e
nell'interesse dell'associazione operare individualmente chiedendo
successivamente nel minor tempo possibile la ratifica allo stesso C.D.
Prima di tale ratifica il consigliere rimane responsabile personalmente
delle obbligazioni sociali inerenti al proprio operato.
Il
C.D. decade automaticamente nella sua totalità qualora si
presentino dimissionari la maggioranza assoluta dei consiglieri. I
consiglieri non dimissionari restano in carica solo per l'ordinaria
amministrazione e devono convocare tempestivamente l'assemblea
ordinaria per provvedere alla ricostituzione del C.D. . In caso di
dimissioni totali e di inerzia da parte dei consiglieri rimanenti, 1/3
dei soci potrà provvedere alla convocazione sopradescritta ed
alla gestione ordinaria dell'associazione.
ART. 12
Sono compiti del Consiglio direttivo: • deliberare le domande di ammissione dei soci • redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea dei soci • deliberare l'ammontare della tassa d'ammissione sulla quota • fissare le date di convocazione delle assemblee ordinarie e convocare le assemblee straordinarie • promuovere le attività formative e la diffusione della cultura musicale • redigere i regolamene dell'attività • nominare i responsabili delle varie attività od iniziative • adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci qualora si rendessero necessari
• curare l'ordinaria amministrazione nonché la straordinaria con l'esclusione dei compiti attribuiti all'assemblea• attuare le finalità previste dallo statuto. ART. 13
Il
Presidente per delega del Consiglio Direttivo dirige l'associazione e
ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. In caso di
assenza o impedimento, può delegare in tutto o in parte i suoi
poteri di rappresentanza a uno o più mèmbri del direttivo
o, per motivi gestionali, a incaricati dell'associazione tramite
autorizzazione scritta. In quest'ultimo caso l'assemblea dei soci
dovrà ratificare il provvedimento.
ART. 14
La
durata dell'associazione è illimitata. L'associazione
potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà
più opportuno al fine di raggiungere meglio gli scopi sociali.
ART. 15
Tutte
le controversie fra l'associazione ed i soci e fra i soci stessi
saranno sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre elementi
soci dell'associazione di cui due scelti dalle parti interessate ed un
terzo che assume la presidenza dal Consiglio Direttivo al di fuori di
esso. Al collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e
decisionali ed il verdetto sarà inappellabile. I soci con
l'accettazione dello statuto si impegnano alla presente clausola
compromissoria .
ART. 16
Lo
scioglimento dell'associazione è deliberato previo parere
favorevole dei 4/5 dei soci dall'assemblea generale convocata in seduta
straordinaria con l'approvazione sia in prima che in seconda
convocazione di almeno i 4/5 dei soci esprimenti il solo voto
personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta
dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per
oggetto lo scioglimento dell'associazione dovrà essere
presentata da almeno i 4/5 dei soci con l'esclusione delle deleghe.
L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'amministrazione
comunale.
ART. 17
Per
tutto quando non espressamente previsto dai presente statuto si rinvia
alle disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.
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